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Assicurazioni barca, cosa bisogna sapere
Cosi come i veicoli a motore che circolano sulle strade, anche le barche e i natanti hanno l’obbligo della copertura per la responsabilità civile per i danni causati a terzi. Con il termine natante si comprendono sia imbarcazioni a motore che imbarcazioni non a motore come ad esempio barche a vela, a remi, a pedali, ecc. La polizza di responsabilità civile, però, è obbligatoria soltanto per i natanti a motore e copre non solo la navigazione in mare, ma anche tutti i danni che possono essere causati ad altri anche dalla presenza nel porto (ad esempio danni che si verificano a causa dello scontro fra barche ormeggiate nel porto nel corso di una mareggiata). I natanti a motore che vanno assicurati per la responsabilità civile sono quelli ad uso privato (quelli cioè con un motore con potenza fino a 3 cavalli), da diporto e per il trasporto di persone. La R.C.Natanti prevede condizioni di rivalsa, ulteriori e diverse rispetto a quelle per le auto e per i veicoli a motore stradali. Nello specifico, oltre a quelle che valgono anche per le auto, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ci sono clausole di rivalsa che riguardano la navigazione, come ad esempio incidenti che coinvolgano un conducente non abilitato alla guida del natante o i casi in cui alla guida, al momento del sinistro, c’è l’allievo di una scuola guida senza istruttore al suo fianco o, ancora, quelli in cui il trasporto di persone e cose non rispetta le prescrizioni per il natante (numero maggiore, età, ecc.). Anche nel caso di partecipazioni a gare o competizioni o quando il sinistro è stato causato con dolo, la compagnia di assicurazione può avvalersi della clausola di rivalsa.
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